Assistere alle udienze (artt. 471 ss C.P.P.; 127 ss C.P.C.)

Chiunque ha diritto di assistere alle udienze penali e civili, che sono pubbliche a pena di nullità, tranne nei casi in cui il Giudice disponga di procedere a porte chiuse, ovvero nei processi che si svolgono nelle forme del procedimento in camera di consiglio.

Il Giudice impartisce oralmente le disposizioni necessarie per l’ordine e il decoro delle udienze, e può disporre l’allontanamento di chi contravviene alle sue prescrizioni.

Coloro che assistono all’udienza devono restare in silenzio, a capo scoperto, evitare ogni gesto o comportamento esprimente approvazione o disapprovazione (come applausi, mormorii, esclamazioni e simili).

E’ vietato introdurre nell’aula di udienza armi, bastoni o oggetti atti a offendere, e arrecare disturbo in qualunque modo.
Si raccomanda di indossare un abbigliamento decoroso, di spegnere o silenziare i telefoni cellulari, di astenersi dal consumo di gomme da masticare.